Interessante pronuncia del Tribunale di Palermo nell’ambito di una procedura esecutiva presso terzo in cui lo Studio Legale WeLex assisteva Tizio per il recupero di un ingente credito riconosciuto in sede giudiziale dallo stesso Tribunale.
In assenza di adempimento spontaneo della controparte all’obbligo di pagamento disposto nella sentenza venivano avviate le necessarie azioni per il recupero coattivo del credito tramite pignoramento presso terzi poiché il debitore era proprietario di un immobile ad uso commerciale regolarmente locato.
Notificato l’atto di pignoramento in sede di udienza ex art. 547 c.p.c. compariva l’affittuario terzo pignorato il quale, pur dando dichiarazione positiva, rendeva edotto il Giudice di aver ricevuto la notifica della cessione del credito pro soluto, con avviso di pagare quanto dovuto periodicamente per il canone di locazione non al proprietario dell’immobile bensì ad un soggetto terzo.
Il Giudice dell’Esecuzione, preso atto dell’intervenuta cessione, rinviava l’udienza ordinando al l’esibizione ex art. 210 c.p.c. del contratto originale al fine di esaminare la notifica della cessione. Successivamente verificato che la notifica della cessione del contratto e del relativo credito si erano regolarmente perfezionate tramite l’Ufficiale Giudiziario competente in data successiva al precetto, ma anteriore al pignoramento, a seguito dell’istanza formulata dal creditore per l’accertamento dell’obbligo del terzo pignorato ai sensi del vigente testo degli artt. 548 e 549 c.p.c. come novellati per effetto dell’art. 1, comma 20 n.4) della legge 24/12/2012 n. 228, apriva la fase di accertamento del credito.
Con ordinanza resa il 23 gennaio 2017 il Tribunale di Palermo, sezione IV civile, in qualità di Giudice dell’Esecuzione aderendo alla tesi difensiva del creditore procedente ha rilevato come “il n. 8 dell’art. 2643 c.c. dispone che la trascrizione dei contratti di locazione di beni immobili che hanno durata superiore a nove anni mentre costituisce oggetto di previsione autonoma da parte della citata disposizione al n. 9 il contratto di cessione dei canoni di locazione da parte del locatore. Pertanto si ritiene che sussista l’obbligo della trascrizione sempre che si tratti di cessione di canoni futuri per un periodo di tempo superiore al triennio indipendentemente dalla trascrizione del contratto di locazione i cui canoni sono stati oggetto di cessione prevista solo se tale ultimo contratto abbia durata ultra novennale”. E ancora “Inoltre, l’art. 2918 cod. civ. regola la sorte delle cessioni e liberazioni di pigioni e di fitti (canoni di locazione, canoni d’affitto) stabilendo che non hanno effetto in pregiudizio del creditore procedente, e dei creditori che intervengono all’esecuzione, “le cessioni e le liberazioni di pigioni e fitti non ancora scaduti per un periodo eccedente i tre anni (omissis) se non sono trascritte anteriormente al pignoramento (la trascrizione delle cessioni e liberazioni ultra triennali è richiesta dall’art. 2643, n. 9 c. c.)”.
Dunque nonostante il debitore abbia dato prova della data certa anteriore della cessione rispetto al pignoramento ha riconosciuto comunque l’opponibilità al creditore pignorante e ricevuto l’assegnazione delle somme relative ai canoni di locazione per un tempo limitato a 12 mesi.
Inutile dire che la pronuncia è assolutamente di rilievo nell’ambito del diritto delle esecuzioni in considerazione degli strumenti spesso utilizzati dai debitori al fine di ritardare o bloccare l’escussione coattiva del credito dal momento. Se, infatti, ad una prima analisi l’eccezione della cessione munita di data certa faceva ipotizzare l’impossibilità totale di recupero il Giudice dell’Esecuzione, seguendo la tesi difensiva proposta, ha confermato un principio già enucleato dalla Suprema Corte in un unico precedente analogo secondo cui: “il contratto di cessione dei canoni di locazione da parte del locatore integra un negozio autonomo e distinto dalla locazione che ne costituisce solo il logico presupposto fattuale; ne consegue che sussiste l’obbligo di trascrizione sempre che si tratti di cessione di canoni futuri per un periodo di tempo superiore al triennio, il che non implica necessariamente l’omologo obbligo di trascrizione della locazione cui si riferisce, previsto solo se essa abbia una durata ultra novennale” (Cassazione civile, sezione III, sentenza n. 18194 del 28 agosto 2007).