Il contratto di mutuo e il piano di ammortamento

 

Il Contratto di mutuo

Il mutuo è il contratto tipico disciplinato dall’art. 1813 (e seguenti) del Codice Civile col quale una parte consegna all’altra una determinata quantità di danaro o di altre cose fungibili e l’altra si obbliga a restituire altrettante cose della stessa specie e qualità. La singolarità del mutuo è che con il contratto si trasferisce anche la proprietà dei beni dal mutuante al mutuatario. Nel diritto bancario, invece, il “mutuo” consiste per lo più in una forma di finanziamento a medio e lungo termine, convenzionalmente superiore ai 18 mesi, erogata a favore di famiglie ed imprese.

Le garanzie collegate ai finanziamenti a medio  lungo termine

I finanziamenti a medio e lungo termine sono assistiti, nella prassi, da garanzia ipotecaria a favore della Banca anche in considerazione del fatto che per lo più sono correlati, in modo diretto o indiretto, alla ristrutturazione e/o all’acquisto di beni immobili acquisendo in tal modo la denominazione di mutuo ipotecario o, in alcuni casi, di mutuo fondiario (se presenta  le caratteristiche di cui alla disciplina speciale sul credito fondiario di cui all’art. 38 T.U.B.).

L’ipoteca è una garanzia costituita sul bene che attribuisce al creditore il diritto di espropriazione a tutela del suo credito e la possibilità di essere soddisfatto con preferenza sul ricavato. L’ipoteca può avere ad oggetto i beni del debitore o di un terzo che vi acconsenta purché iscritti nei pubblici registri immobiliari o automobilistici o navali.

L’ipoteca si divide in tre categorie:

Si ha ipoteca volontaria quando viene costituita per effetto di un contratto fra il creditore e il debitore o il terzo datore di ipoteca da una parte o tramite un atto unilaterale volontariamente a garanzia di un credito pregresso oppure sulla scorta di un titolo esecutivo di formazione stragiudiziale (contratto di mutuo o cambiale).

Si ha ipoteca giudiziale quando la garanzia è costituita in forza di una sentenza, ordinanza o un decreto del  Giudice che rechi condanna al pagamento di una somma di denaro purché dichiarato esecutivo oppure su altri provvedimenti giudiziali cui la Legge abbia attribuito tale effetto.

Si ha, invece, ipoteca legale quando il bene può essere gravato dall’iscrizione nei casi previsti dalla Legge. Sul medesimo bene possono essere iscritte più ipoteche che acquisiscono un “grado” via via crescente in base al momento di iscrizione presso l’ufficio territorialmente competente. Il creditore di primo grado (quello dell’iscrizione più antica) sarà colui che per primo potrà chiedere l’assegnazione del ricavato derivante dall’espropiazione, il secondo sul residuo e, soddisfatto questo, via via gli altri creditori ipotecari prima, e chirografari poi. Salvo che non sia diversamente previsto nell’atto costitutivo l’ipoteca volontaria conserva la sua efficacia per 20 anni, fatto salvo l’ulteriore rinnovo della garanzia da parte del creditore.

Il contratto di mutuo chirografario

Dal mutuo ipotecario e fondiario si distingue il mutuo chirografario (che nella prassi ha un piano di ammortamento tra i 18/36 mesi) che viene erogato sulla scorta del solo merito creditizio non essendo garantito da un’immobile.

Il mutuo chirografario  può essere collegato a garanzie di firma, cambiali, pegno che hanno una durata molto più breve rispetto al mutuo ipotecario. La differenza più rilevante tra la categoria dei mutui ipotecari (e fondiari) rispetto a quelli chirografari è che i primi pur essendo atti di formazione stragiudiziale devono essere redatti in forma di atto pubblico e costituiscono valido titolo esecutivo ai sensi dell’art. 474 del codice di procedura civile. Questo significa che il creditore potrà agire immediatamente per il recupero coattivo del credito aggredendo il patrimonio del debitore evitando cosi la lunga fase dell’accertamento giudiziale del credito.

I contratti chirografari, invece, possono essere stipulati per semplice scrittura privata, una forma di stipula molto più agevole rispetto a quella dei mutui ipotecari che richiede l’intervento del Notaio, e sono subordinati solo alla (eventuale) tassazione da parte dell’Agenzia delle Entrate.

Tuttavia per poter agire nei confronti del debitore per il recupero forzoso dei danari oggetto del mutuo il creditore sarà costretto prima ad ottenere la preventiva pronuncia di un Giudice che accerti il diritto di credito per capitale, interessi e spese con conseguenti oneri per spese legali da sostenere anticipatamente in capo al creditore e attesa dei tempi di gestione del fascicolo da parte del Tribunale, prima di poter avviare l’azione di recupero coattivo.

 

Il Piano di ammortamento nei contratti di mutuo

Passiamo ora all’analisi del sistema attraverso il quale vengono modulate e scadenziate le modalità di rimborso del mutuo che, in caso di contenzioso con la Banca, sono sempre l’elemento di analisi fondamentale per valutare il rispetto dei parametri di Legge nell’erogazione del capitale richiesto e del suo rimborso.

Il “piano di ammortamento” non è altro che il piano di rimborso che stabilisce il numero di ratei, la periodicità e il termine con cui deve essere rimborsato il capitale che viene erogato per effetto del mutuo e a cui vanno ad aggiungersi i c.d. “oneri finanziari” che consistono nelle spese di istruttoria della Banca, le (eventuali) spese assicurative, le commissioni dovute e soprattutto il tasso di interesse (fisso o variabile) che costituisce la remunerazione della Banca mutuante.

La pianificazione “standard”  di un piano di ammortamento riporta sempre gli importi scomposti tra la c.d. “quota capitale” il frazionamento della quantità di denaro oggetto di mutuo e la c.d “quota interessi”  che si riferisce al rimborso degli interessi calcolati sulla base del tasso di interesse applicato che può essere definito in misura “fissa” o “variabile”.

E’ opportuno precisare che in tema di contenuto minimo obbligatorio dei contratti è necessario che il testo contrattuale fornisca sin dall’origine un quadro chiaro ed esaustivo del tenore economico dell’obbligazione. Sul punto risulta chiara la lettera dell’art. 117 Testo Unico Bancario co. IV per effetto del quale il contratto deve indicare: “ il tasso di interesse e ogni altro prezzo e condizioni praticati, inclusi, per i contratti di credito, gli eventuali maggiori oneri in caso di mora ”.  Detta statuizione costituisce il fondamento dello “ius variandi” delle banche la cui validità viene subordinata ad un onere di forma, consistente nell’approvazione specifica della clausola da parte del cliente.

Le parti possano anche convenire, sin dalla sottoscrizione del contratto, sull’inserimento di principi generali con validità di parametri prefissati e certi, così da disciplinare le future vicissitudini del rapporto (Capriglione, Commentario al T.U. delle leggi in materia bancaria e creditizia, II, Cedam). Soluzione, questa, accolta anche dalla Banca d’Italia con provvedimento del 24 maggio 1992 secondo cui “non sono soggette ad alcun obbligo di comunicazione le variazioni di tasso conseguenti a variazioni di specifici parametri prescelti dalle parti e la cui determinazione è sottratta alla volontà delle medesime”.

Dunque sarà assolutamente legittimo il contratto di mutuo che riporti anche solo i criteri esemplificativi di calcolo del piano di ammortamento ( o come spesso accade l’eventuale formula algebrico matematica con cui deve essere calcolato) purché questo sia stato sottoscritto dai contraenti e accluso al contratto di mutuo al fine di ottemperare agli obblighi di trasparenza bancaria. La giurisprudenza di legittimità ha rilevato infatti come in capo alla Banca non sussista nemmeno un obbligo di comunicazione vero e proprio verso il cliente, laddove questo abbia preventivamente sottoscritto i parametri a cui sono ancorate le condizioni contrattuali suscettibili di modifica ( su tutte: Cass. Civ. sez. III, 25/11/2002 n. 16568).

A ciò si aggiunga che il piano di ammortamento (per quanto concerne i mutui ipotecari) non deve essere pubblicato nella nota di iscrizione ipotecaria e non c’è norma di legge che faccia espressamente carico di comunicare analiticamente il suo contenuto.

Dunque il piano di ammortamento inserito nel contratto di mutuo ha esclusivamente natura di clausola negoziale con funzione di criterio guida per la determinazione del conteggio senza che, per questo, sussista un obbligo di elaborazione analitica del prospetto di ammortamento al cliente.

 Il piano di ammortamento alla francese

Il piano di ammortamento più diffuso è quello “alla francese” il quale si presenta con rate costanti durante tutta la durata del mutuo. A cambiare è la composizione della rata con quote crescenti per il capitale e decrescenti per gli interessi.  La tipologia di piano di rimborso del mutuo consente di pagare ratei che da un punto di vista finanziario sono composti da una parte di una quota di interessi e dall’altra parte di una quota capitale. Pertanto tale tipo di ammortamento si rende adatto sia che il mutuo richiesto sia a tasso fisso che a tasso variabile. Il piano di rimborso del mutuo sarà suddiviso in rate tendenzialmente omogenee e costanti, fatta eccezione ovviamente per le eventuali fluttuazioni del tasso di interesse nei mutui a tasso variabile.

Per costruire il piano di ammortamento sarà necessario calcolare per ogni periodo

a)Quota interessi = capitale residuo (periodo precedente) x tasso di interesse (rapportato al periodo)
b) Quota capitale = rata (costante)quota interessi
c)Capitale residuo  = capitale residuo (periodo precedente) – quota capitale

Rata= quota interessi + quota capitale

Dunque il piano di ammortamento alla francese è un piano di ammortamento con quote interessi decrescenti, in quanto calcolate su un importo che decresce, e quote capitali crescenti. La rata, in sostanza, è formata da una quota interessi che decresce con il tempo e da una quota capitale che invece cresce. Per questa sua caratteristica, il primo periodo del piano ammortamento del mutuo alla francese è caratterizzato dal pagamento degli interessi, mentre mano a mano che il capitale viene restituito, l’ammontare di questi interessi diminuisce in concomitanza con l’aumento della quota di capitale.  L’effetto della variabilità dei tassi di interessi si avverte maggiormente nel primo periodo del piano di ammortamento, successivamente tende ad influire sempre meno sulla composizione della rata. La peculiarità del piano di ammortamento alla francese consente in caso di eventuali rialzi dei tassi, soprattutto nelle rate finali del rimborso, un impatto di poco rilievo  perché ormai il debito residuo è costituito pressoché tutto da capitale e la variazione sulla parte variabile degli interessi ha un impatto finanziario di poco peso. Dunque il piano di ammortamento alla francese rende le estinzioni anticipate dei mutui nel corso dei primi anni di ammortamento poco convenienti poiché nei primi anni dell’ammortamento si corrisponde una quota di interessi di gran lunga superiore rispetto alla quota capitale, con la logica conseguenza che il capitale da restituire al momento dell’estinzione anticipata sarà sempre consistente.

Il piano di ammortamento all’italiana

Il piano di ammortamento all’italiana è caratterizzato da rate composte da una quota capitale costante con la conseguenza che, con il trascorrere degli anni, l’importo della rata decresce. Il calcolo degli interessi maturati alla scadenza di ogni rata avviene moltiplicando l’ultimo debito residuo per il tasso di periodo. L’ammortamento all’italiana prevede rate decrescenti composte da quote capitali costanti e quote interessi decrescenti. Per costruire il piano di ammortamento sarà necessario calcolare per ogni periodo:

a) Quota capitale = capitale iniziale / numero di rate.
b)Capitale residuo = capitale residuo (periodo precedente) – quota capitale
c) Quota interessi = capitale residuo (periodo precedente) x tasso di interesse (rapportato al periodo)

Rata = quota interessi + quota capitale

Rispetto al piano di ammortamento alla francese questa formula consente di risparmiare sul totale interessi a causa del più rapido rimborso del capitale. Infatti, fermo restando che gli interessi sono sempre calcolati sul capitale residuo, il piano di ammortamento all’italiana presenta un capitale residuo sempre più contenuto rispetto a quello francese. Dunque gli interessi saranno calcolati sempre su un valore più contenuto, determinando un totale interessi ridotto. Si tratta di un piano di ammortamento a rata costante con pagamento di interessi anticipato. Nello specifico la quota interessi deve essere attualizzata all’inizio del periodo a cui si riferisce (mese, trimestre o semestre). Nell’ammortamento francese invece, la quota interessi di periodo viene calcolata in via posticipata. La prima rata è costituita da soli interessi e viene pagata anticipatamente rispetto all’inizio dell’ammortamento. L’ultima rata invece sarà composta dalla sola quota capitale (che coincide con l’importo della rata costante).

Altri piani di ammortamento tipici del finanziamento industriale

Dal piano di ammortamento alla francese e all’ italiana si distinguono poi altre metodologie di rimborso particolari che sono più utilizzate nell’ambito dei finanziamenti erogati alle imprese per investimenti industriali o ristrutturazioni finanziarie del debito. Tra i più diffusi ci sono, ad esempio, “all’americana” costruito in modo ibrido poiché la rata che virtualmente viene identificata con il rimborso periodico di fatto è costituita da una parte come rimborso effettivo dei finanziamento erogato dalla banca e dall’altra come pagamento di un piano finanziario di accumulo (collegato ad un prodotto finanziario di investimento) che nel lungo periodo andrà a generare interessi che andranno a beneficio della Banca. Infine abbiamo il piano di ammortamento a rate costanti computate sul calcolo complessivo del capitale e degli interessi le quali possono essere pagate in via anticipata (esempio 1 giorno di ogni mese) o in via posticipata (esempio 31 esimo giorno di ogni mese ).

 




Cosa sono i “Non Performing Loans” e come funziona il sistema della “cartolarizzazione”

La cronaca finanziaria e i mass media che si sono occupati delle crisi che, di recente, hanno colpito il sistema bancario da tempo hanno sdoganato e fatto entrare nel linguaggio quotidiano il termine “NPL”; termine che oramai è entrato nel lessico comune e che per questo motivo, spesso, può essere frainteso o non compreso nella sua pienezza da coloro che non sono “addetti del settore”. La locuzione anglosassone Non Performing Loans (N.P.L.) contraddistingue i cd. prestiti non performanti, vale a dire impieghi di danaro concesso dalle Banche a persone fisiche o imprese che non riescono più a ripagare il capitale e gli interessi dovuti. In buona sostanza si tratta di crediti per i quali la riscossione è incerta sia in termini temporali di recupero alla scadenza che per ammontare dell’esposizione e che nel comune gergo bancario vengono identificati anche come crediti deteriorati.

Gli NPL si dividono essenzialmente in due macro categorie: gli incagli e le sofferenze.

Gli incagli sono delle esposizioni verso soggetti che sono in uno stato di difficoltà solo temporaneo. Rappresentano, dunque, dei crediti che in un congruo periodo di tempo si considerano ancora prevedibilmente recuperabili o che, per meglio dire, hanno un grado di rischio di “non recuperabilità” ancora contenuto e richiedono accantonamenti inferiori nelle riserve contro il rischio che devono essere presenti nel bilancio della Banca.

Le sofferenze, invece, sono crediti la cui riscossione non è certa da parte degli intermediari che hanno erogato i finanziamenti perché i soggetti debitori risultano in stato di insolvenza (anche se non accertato giudizialmente) o in situazioni equiparabili e che richiedono l’attivazione delle azioni legali necessarie per il recupero del credito e, parallelamente, l’accontamento di apposite riserve in proporzione al credito a rischio e alla sua condizione.

La cessione dei crediti deteriorati

Il sistema della cartolarizzazione dei crediti deteriorati si basa sostanzialmente sulla flessione del credito che in Italia è disciplinata dall’art. 1260 del codice civile. La cessione del credito si distingue in pro solvendo o pro soluto a seconda che il cedente, per effetto della cessione, venga liberato dal cessionario o rimanga obbligato in solido con il debitore-ceduto in caso di inadempimento di quest’ultimo.

Tramite la cessione del credito il soggetto creditore (cedente) può trasferire il suo diritto (a titolo oneroso o gratuito) verso il debitore (ceduto) ad un soggetto terzo (cessionario). Fatte salve le limitazioni imposte dalla Legge sulla cessione di determinati crediti con prestazioni a carattere strettamente personale la cessione del credito si perfeziona con un contratto il cui oggetto può essere liberamente disciplinato dalle parti e il cui perfezionamento è subordinato esclusivamente alla notificazione della cessione al debitore ceduto ma non all’accettazione da parte di quest’ultimo. Nella prassi bancaria la cessione è uno strumento polivalente utilizzato sia nelle operazioni di finanziamento al commercio dove la Banca, tramite il pagamento di un corrispettivo (solitamente inferiore al valore nominale del credito), anticipa la liquidità necessaria al cedente per finanziare la sua attività commerciale oppure utilizzata largamente nelle operazioni di ristrutturazione del debito come garanzia atipica.

Nelle operazione di cartolarizzazione la Banca esegue una cessione pro soluto di una massa di crediti ad un prezzo notevolmente inferiore al loro valore nominale complessivo.

Operazione che ha due vantaggi immediati per la Banca cedente: acquisire liquidità immediata da mettere in cassa e sgravare il proprio bilancio di un credito dai tempi e dagli esiti di recupero incerti che comporta un aumento delle riserve a bilancio e, di conseguenza, il drenaggio di risorse da destinare agli impieghi e alle altre attività remunerative per la Banca.

Per contro il cessionario si accolla il rischio e i costi del recupero del credito; credito di cui però avrà acquisito la titolarità ad un prezzo nettamente inferiore rispetto al valore nominale che potrà essere richiesto al debitore e gli darà la possibilità di conseguire, in caso di esito positivo nel recupero, una remunerazione che costituirà il suo utile.

Il sistema della “securitization” o cessione in blocco

La cartolarizzazione dei crediti, o “securitization”, è una particolare tecnica di finanza strutturata nata negli Stati Uniti d’America mediante cui è possibile smobilizzare dei crediti iscritti nel bilancio della Banca con tempi e costi di recupero elevati tramite una cessione ad un valore inferiore rispetto a loro effettivo valore nominale che, per contro, garantisce l’incasso di una liquidità immediata.

Tale processo già diffuso nella prassi è stato regolamentato in Italia con la Legge n. 130 del 30 aprile 1999 che ha introdotto nel nostro ordinamento lo strumento della cessione a titolo oneroso di crediti in massa a fronte dell’emissione di titoli rappresentativi (cd. Cartolarizzazione di cessione di crediti in blocco) al fine di favorire tramite operazioni finanziarie lo smobilizzo dei crediti bancari non performanti (NPL) o, anche più semplicemente, la loro gestione operativa all’interno dei gruppi bancari, tramite la cessione a società veicolo emittenti di titoli obbligazionari.

La cartolarizzazione consiste nella cessione di crediti o altre attività finanziarie capaci di generare flussi di cassa pluriennali e nella loro successiva conversione da parte degli acquirenti in titoli negoziabili da collocarsi sui mercati. Ogni operazione necessita dell’intervento di banche d’investimento specializzate (c.d. “arranger”), che debbono organizzarne e gestirne tutte le fasi. Il soggetto che intende originare un’operazione di cartolarizzazione (“originator” che può essere una banca, lo Stato, o un intermediario finanziario ecc.) cede a titolo oneroso la proprietà di un portafoglio crediti selezionato a una società appositamente costituita per la cartolarizzazione detta SPV (special purpose vehicle).

La SPV cessionaria finanzia l’acquisizione trasformando le attività cedute in obbligazioni (asset backed securities o notes) da collocare sul mercato dei capitali; il pagamento all’originator del prezzo della cessione avviene mediante il ricavato del collocamento dei titoli, emessi presso il pubblico o gli investitori professionali.

Il recupero dei crediti oggetto della cessione permette alla SPV di remunerare col pagamento di un interesse il capitale investito dagli acquirenti delle “notes” e rimborsare a scadenza il capitale stesso. I crediti sono sempre tutti ceduti pro soluto. Questo significa che l’originator è liberato da ulteriori responsabilità e non risponde col suo patrimonio nel caso di inadempimento dei debitori ceduti. In via eccezionale l’originator può svolgere il servizio di recupero dei crediti (servicing) perché conosce meglio i casi specifici e i suoi clienti o perché mette a disposizione della SPV una struttura para legale già collaudata. I titoli di credito emessi in un’operazione di cartolarizzazione ricevono un rating basato sulla capacità dei crediti ceduti e via via recuperati di fornire le risorse finanziarie sufficienti a pagare le passività derivanti dalle “notes” emesse.

L’importanza delle operazioni di Due Diligence pre acquisizione

Nel momento in cui il cessionario acquista il credito deteriorato diventa propietario, con esso, di tutto ciò che è collegato al diritto di credito ivi comprese le garanzie personali o reali. Il credito, dunque, diventa un vero e proprio “bene” che prima di essere acquistato deve essere valutato sotto tutti i suoi aspetti per poter permettere al cessionario, futuro acquirente, di formulare un prezzo congruo in relazione al valore sostanziale che questo possiede dato dalle probabilità di recupero del credito, dalla validità e dal valore delle sue garanzie.

Si pensi, a solo titolo esemplificativo, a un credito dal valore nominale di € 50.000 privo di garanzie e per cui può essere chiamato a rispondere il solo debitore e da un credito dello stesso tipo e della stessa misura che sia garantito da uno o più fideiussori o, addirittura, da un’ipoteca su un immobile di valore idoneo a coprire il credito.

Come si può facilmente immaginare il prezzo che verrà formulato dall’acquirente del credito su quella singola partita contabile sarà inevitabilmente influenzato dal suo valore “sostanziale” e dalla possibilità di poter recuperare, con le opportune azioni, buona parte se non tutto il credito nominale per capitale, interessi e spese.

Ne consegue che il cessionario prima di procedere all’acquisto del portafoglio di NPL dovrà operare un esame analitico e peculiare di un “campione” dei crediti che saranno oggetto di acquisizione tramite i propri consulenti fiscali e legali (cd.  “due diligence” legale ) per poter acquisire tutte le informazioni necessarie ad avere la fotografia dei crediti che sta andando ad acquistare e operare tutte le considerazioni relative all’efficienza strategico-finanziaria e fiscale dell’operazione e, soprattutto, per la formulazione del prezzo d’acquisto.

Si parla in questo caso di due diligence preventiva (cd. pre-acquisition due diligence) che consiste nell’attività di indagine eseguita nella fase antecedente alla chiusura dell’operazione di acquisizione del portafoglio di crediti e che serve per verificare l’opportunità da parte del potenziale compratore di procedere all’acquisizione sulla base dello stato e della natura dei crediti ma, soprattutto, delle previsioni di recupero che vengono formulate sulla scorta di un esame approfondito di un “campione” significativo del portafoglio o sulla base delle quali verranno definiti gli aspetti fondamentali quali, ad esempio, la certezza, la liquidità e l’esigibilità del credito,  i tempi e i costi di recupero prevedibili collegati inevitabilmente alle azioni legali che si renderanno necessarie, la validità delle garanzie e, di conseguenza, il valore del patrimonio del debitore-ceduto e dei garanti. Elementi tutti necessari per creare il c.d. “prezzo di cessione” e per modulare, sulla scorta delle informazioni ottenute, le adeguate garanzie contrattuali. Operazione utile anche per il cedente che, invece, d’altro canto, evita ogni sorta di contestazione o di azione legale da parte del compratore volta a far valere le disposizioni codicistiche in materia di garanzie per vizi, di qualità della cosa venduta e di aliud pro alio, dal momento che le caratteristiche dei “beni” direttamente ed indirettamente oggetto dell’accordo sono stati sottoposti ad un esame preventivo ed approfondito da parte del compratore stesso.

I flussi di cassa e la remunerazione delle “notes”

Come detto la cartolarizzazione è correlata all’emissione di prestiti obbligazionari che hanno come garanzia collaterale dei “crediti deteriorati”; ma da dove provengono i flussi di cassa che permettono di remunerare gli investitori obbligazionari?

La remunerazione delle cedole staccate a favore degli investitori obbligazionari avviene grazie al recupero dei crediti nei confronti dei debitori – ceduti e dei loro garanti. In questo senso svolge un ruolo molto importante l’azione legale che viene incardinata per il recupero; recupero che deve essere sempre ponderato non solo in termini di remunerazione economica ma anche (e soprattutto) in termini temporali. Si pensi, ad esempio, al caso di scuola del credito ceduto costituito da un mutuo ipotecario di € 100.000 garantito dal valore dell’immobile. Dato un credito di € 100.000 e un valore di perizia dell’immobile di € 80.000 a causa della svalutazione del mercato immobiliare è inevitabile che non potranno essere ignorate da parte del creditore proposte di definizione stragiudiziale, purché congrue, che potrebbero evitare una procedura esecutiva immobiliare. Procedura che, come noto, ha tempi molto lunghi e costi elevati per chi la sostiene che, di fatto, si riflettono su quello che sarà il prevedibile incasso che sarà recuperato al suo termine. Inoltre un incasso immediato o anticipato rispetto alla previsioni di recupero formulate al momento della “due diligence” eseguita prima dell’acquisto del credito permetterebbe di “eliminare” la relativa posta a bilancio con effetto positivo sullo stato patrimoniale della società di cartolarizzazione.

Vero è che la soluzione transattiva, sempre da preferire in termine assoluti, non può essere accettata senza una adeguata ponderazione proprio per i medesimi motivi contabili e patrimoniali. Il credito “ceduto”,  il patrimonio del debitore e le sue garanzie costituiscono (indirettamente)  il “patrimonio” della SPV e, di conseguenza, senza adeguate valutazioni giuridiche o contabili molto difficilmente potrà essere stralciato un credito per effetto di un accordo che sia lesivo della prospettiva di recupero minima che sarebbe in ogni caso garantita, nel caso ipotizzato, dall’immobile oggetto dell’ipoteca al netto delle spese e dei costi legali e, soprattutto, ad un prezzo comunque inferiore o uguale a quello pagato dal cessionario al cedente per il credito nominale.  Valutazioni giuridiche e contabili che dovranno essere ineccepibili poiché come detto dovranno giustificare lo stralcio e, di fatto, la svalutazione di un credito posto a bilancio di una società di capitali che emette obbligazioni che devono essere remunerate con l’incasso di quel credito e i cui bilanci sono e devono essere subordinati al severo controllo delle società di revisione e dei sindaci e, all’uopo, dell’autorità preposta.

Considerazioni conclusive

Con l’evoluzione del sistema bancario in Italia e in Europa si è acuita sempre di più la necessità di avere strumenti normativi completi e protocolli operativi adeguati utilizzabili per la valutazione del rischio della solvibilità e quindi dell’affidabilità che società e imprese devono avere nel ricevere credito (c.d. rating). Il principio che sta alla base della solidità di una Banca è che, quanto più sono sane e meritevoli le imprese finanziate, tanto più la banca sarà sicura da un punto di vista patrimoniale e, di conseguenza, le risorse finanziarie che i risparmiatori gli affidano saranno tutelate. La Banca deve eseguire analisi approfondite che, per converso, devono avere dall’altra l’impresa come interlocutore trasparente, aperto e propositivo che esponga le sue esigenze finanziarie in modo adeguato e che giustifichi ragionevolmente, al momento della richiesta di finanziamento, eventuali criticità dei progetti di sviluppo senza che, come spesso accadde, vengano celate sotto una cortina fumogena problematiche molto gravi a livello finanziario o societarie che, se rivelate in un secondo momento, andranno a rompere irrimediabilmente il legame di fiducia con l’azienda di credito. Quanto più sarà affidabile e ponderato il processo di valutazione del rating creditizio da parte di una Banca tanto più il mercato collaterale potrà assorbire NPL e il processo di cartolarizzazione potrà costituire a tutti gli effetti un valido ed utile strumento per alleggerire i bilanci delle Banche, e allo stesso tempo, costituire un volano per l’economia. Secondo i principi della corretta tenuta dei libri e delle scritture contabili, la presenza di crediti inesigibili in bilancio altera la veridicità del patrimonio netto, dell’intero bilancio e dello stato di salute dell’impresa.

La Suprema Corte di Cassazione si è di recente espressa più volte confermando tale orientamento (su tutte Cassazione, Sezioni Unite, n 22474 del 2016) sancendo  la necessaria cancellazione dal bilancio dei crediti a sofferenza ed inesigibili la cui presenza comporta alterazioni di bilancio, falso valutativo, falso in bilancio e false comunicazioni sociali con conseguente responsabilità per gli amministratori che, in questo modo, inducono i terzi in errate valutazioni sullo stato di salute della società. La cessione pro-soluto di crediti a sofferenza può essere un utile e valido strumento di gestione della Banca purché l’identificazione degli eventuali crediti da cedere e la decisione di cederli, sia conseguenza di una corretta valutazione di merito da parte dell’azienda di credito stessa e di una applicazione di corretti criteri gestionali e normativi incontestabili. E’ utile ricordare infatti che uno dei profili che ha reso, tra le altre cose, grave la crisi che il sistema bancario ha avuto nel primo decennio del XXI secolo è stato la classificazione a “sofferenza” di molti crediti ad un grado di rischio e con parametri molto diversi rispetto a quelli reali.

La conseguenza di fatto è stata quella di avere bilanci all’interno del sistema bancario “drogati” in cui molti dei crediti che sono stati oggetto di cessione erano stati appostati a bilancio con valori virtuali superiori rispetto al loro effettivo valore. Alcune Banche infatti applicavano una male practice che consisteva in una super valutazione delle garanzie al fine di giustificare gli impieghi e mantenere, nell’apparenza, solidi i bilanci. Con la conseguenza che nel momento di maggior espansione delle operazioni di cartolarizzazione (prima decade degli anni 2000) il mercato è stato inondato con portafogli che poi hanno dovuto essere completamente svalutati. Il prezzo e la corretta valutazione dei crediti sono, dunque, l’elemento fondamentale su cui si muove il sistema delle cartolarizzazioni nel mercato finanziario. Strumento sicuramente ingegnoso e proficuo per lo smaltimento degli NPL ma che, per contro, non deve essere abusato tramite una sua lettura distorta tale da alterare le valutazioni patrimoniali appostate a bilancio poiché così facendo si snaturerebbe la natura prevalentemente finanziaria dell’operazione che la rende profittevole sul mercato per ridurre la cessione dei crediti ad una “mero” trasferimento del rischio da un soggetto all’altro con il solo intento di scaricare all’ultimo arrivato un portafoglio privo di valore ma, cosa ancor più grave, diffondere sul mercato titoli inconsistenti e privi di valore bruciando cosi anche il valore dei risparmiatori che andrà ad aggiungersi a quello, già perso, dei crediti irrecuperabili.




L’accesso al credito e la valutazione del rischio da parte della banca: “il rating”

a) L’importanza dell’affidabilità del soggetto finanziato nella stabilità del sistema economico

La valutazione di un rischio è un’attività che viene esercitata inconsciamente da ognuno di noi ogni qualvolta dobbiamo prendere una decisione quotidiana. Azione che è sempre finalizzata a cercare di scongiurare il rischio o, comunque, di circoscriverlo. Ci sono poi categorie di soggetti che dell’assunzione del rischio fanno una professione e scelgono deliberatamente di farsi carico dei rischi altrui. Ciò porta a dover sviluppare specifiche attitudini per affrontare, misurarsi e competere con le incognite che può presentare la realtà economica e imprenditoriale di riferimento e che si devono sintetizzare in elevate capacità di diagnosi del proprio cliente frutto non solo di sensibilità personale ma principalmente di considerazioni obiettive e protocolli indispensabili per creare sintesi misurate della percentuale di rischio che dovrà essere assunta.

Vari sono i metri di valutazione del rischio. Ci sono, ad esempio, la raccolta di dati storici e la loro elaborazione per scoprirvi regolarità statistiche sulla base delle quali vengono creati i prodotti assicurativi, la trasposizione dei dati in algoritmi per l’elaborazione dei processi informatici, le indagini scientifiche e i protocolli operativi ospedalieri su cui i medici basano le loro azioni di intervento sui pazienti per ridurre al minimo rischi che non possono essere esclusi a priori. Proprio l’esempio dell’attività medica è utile nel nostro caso poiché basta pensare che nella somministrazione di un medicinale, anche il più comune, si deve sempre tenere conto del singolo individuo e del rischio potenziale legato agli effetti collaterali.

Orbene passando alla sfera finanziaria – creditizia il metro di valutazione del banchiere, pur dovendosi basare su una solida diagnostica oggettiva, non può trascendere dal profilo soggettivo (o perlomeno così è stato nel corso della Storia). Basti pensare alla stessa etimologia della parola “credito” che trae origine dal latino “credere” che significa prestare o affidare la cura di una cosa ad una persona e riporre fiducia in lui. La storia delle banche è da sempre intrisa di momenti in cui in cui le qualità del finanziato incidevano particolarmente sulla decisione ultima del finanziatore. I banchieri più antichi confidavano molto nella loro personale esperienza e sensibilità forse (e soprattutto) perché erano consapevoli del rapporto indissolubile che li avrebbe legati ai soggetti da loro finanziati nella buona e nella cattiva sorte. Qualcosa di simile a ciò che ispirava i Fugger quando facevano credito ai produttori di fustagno selezionando preliminarmente i legnami che questi intendevano mettere sul mercato, o come quando finanziavano le miniere tirolesi di rame e argento o le guerre di Carlo V. Altrettanto facevano i Bardi o i Peruzzi nella Firenze del XIV secolo, quando all’interno delle corporazioni dei tintori o quella degli speziali, decidevano di finanziare un tintore o uno speziale piuttosto che un altro. Oppure quando rifiutavano la negoziazione di una lettera di cambio al mercante di lane, salvo poi farsi inopinatamente trascinare nel “default” del re inglese Edoardo III 1.

Ciò nonostante i sistemi produttivi ed economici si sono sviluppati integrandosi prima a livello locale, poi a livello globale e, di conseguenza, anche la valutazione del merito creditizio ha subito la sua naturale evoluzione. Le banca ha iniziato a cercare nuovi parametri capaci di esprimere al meglio lo spessore imprenditoriale dell’impresa, del settore di appartenenza della stessa, dei suoi competitor, delle strategie e delle tecnologie che influenzano un determinato settore produttivo o il tessuto economico del territorio in cui si erano sviluppata; questo perché “fare banca” per quanto possa apparire scontato, non è un’impresa come le altre e si pone come anello di congiunzione tra il sistema produttivo del paese che viene finanziato tramite la raccolta delle famiglie che, alla banca, si rivolgono per depositare i loro risparmi e che, a loro volta, sono la forza motrice del sistema economico.

Il titolo II, Capo I del Testo Unico Bancario (Decreto Legislativo n. 385 del 1 settembre 1993) definisce l’attività bancaria come la raccolta di risparmio tra il pubblico e l’esercizio del credito a cui si aggiungono le attività, connesse o strumentali, e cioè le varie forme di investimento di gestione e deposito delle risorse finanziarie e degli strumenti di pagamento. Ecco dunque che l’azienda bancaria nell’esercizio della sua attività ha il compito di fertilizzare il terreno su cui nascono e crescono gli alberi produttivi di una nazione e, al contempo, per effetto della sua funzione di ente che raccoglie il risparmio dei soggetti privati (e non) coinvolti nel sistema economico assume un ruolo centrale all’interno di una collettività strutturata. Motivo per cui la stabilità e la solidità del sistema diventa fondamentale per far sì che nell’ipotesi (purtroppo tutt’altro che remota) di crisi di una o più banche locali, il sistema possa assorbire gli effetti economici ed evitare che questi possano, di conseguenza, riversarsi sulle realtà economiche locali sotto forma di crisi delle imprese locali.

b) la nozione di “rating

Questi concetti, apparentemente scontati, sono la premessa essenziale per comprendere quale stravolgimento il modo di fare banca abbia avuto negli ultimi anni e come questo si sia trasferito sull’attività delle imprese che dovendo fare ricorso alle aziende di credito devono – oggi più che mai – adeguare e preparare in maniera oculata il loro modo di pensare, agire e, soprattutto, di presentarsi alla banca nel momento in cui si presenta la necessità di ottenere credito per l’attività produttiva corrente o investimenti industriali.

Ecco che con l’evoluzione del sistema bancario in Italia e in Europa si è acuita sempre di più la necessità di avere strumenti normativi completi e protocolli operativi adeguati utilizzabili per la valutazione del rischio della solvibilità e quindi dell’affidabilità che società e imprese nel ricevere credito (c.d. rating).

Il principio che sta alla base della solidità di una banca è che quanto più sono sane e meritevoli le imprese finanziate, tanto più la banca sarà sicura da un punto di vista patrimoniale e, di conseguenza, le risorse finanziarie che i risparmiatori gli affidano saranno tutelate.

La banca deve eseguire analisi approfondite che, per converso, devono avere dall’altra l’impresa come interlocutore trasparente, aperto e propositivo che esponga le sue esigenze finanziarie in modo adeguato e che giustifichi ragionevolmente, al momento della richiesta di finanziamento, eventuali criticità dei progetti di sviluppo senza che, come spesso accadde, vengano celate sotto una cortina fumogena problematiche molto gravi a livello finanziario o societarie che, se rivelate in un secondo momento, andranno a rompere irrimediabilmente il legame di fiducia con l’azienda di credito.

Molte delle difficoltà di comunicazione tra banca e impresa infatti derivano da una diversa lettura che entrambe possono dare a comportamenti e scelte di gestione aziendale. L’impresa deve presentare le proprie esigenze finanziarie alla banca tramite un piano completo, trasparente che sottolinei i progetti a cui l’imprenditore aspira e le difficoltà presenti per la sua realizzazione. Tale forma di comunicazione non rappresenta, come erroneamente ritenuto da molti imprenditori, un ostacolo o una rigidità nell’accesso al credito ma, anzi, sarà visto come un accorgimento di favore al momento dell’apertura dell’istruttoria che, invece, se caratterizzata da continue richieste di chiarimento da parte del deliberante, oltre ad essere più lunga potrebbe creare un alea di maggior timore nell’animo di colui che è chiamato a decidere sull’erogazione del finanziamento. Decisione che sarà, quindi, tardiva se non, addirittura, negativa ogni qualvolta la banca a seguito degli approfondimenti richiesti ottenga risposte superficiali o incomplete, equivoche o palesemente artefatte, formulata ad arte dall’imprenditore per celare situazioni di irregolarità nel bilancio della Società interessata ad accedere al credito.

Il dialogo banca- impresa, quindi, deve essere costruttivo, completo e trasparente in modo che l’imprenditore da una parte, e la banca dall’altra, possano creare le fondamenta del comune pilastro che sorreggerà l’attività produttiva di entrambe e su cui poggia tutto il sistema economico poiché la migliore conoscenze dell’impresa permetterà alla banca di garantire continuità nell’offerta del credito (e sostenere la produzione), nel lungo periodo di migliorarla oppure di rinunciare a garanzie (e quindi concedere credito) alle imprese meno patrimonializzate ma con elevato potenziale di reddito. Di converso la banca potrà efficacemente tutelare dal rischio la sua attività di credito ma soprattutto evitare (o quanto meno monitorare e prevenire) le crisi d’impresa così da scongiurare gli effetti che questa potrebbe avere sul resto del tessuto economico industriale, tutelando così gli altri imprenditori (con tutta probabilità clienti della stessa banca), i risparmiatori e, più in generale la collettività.

Fatta tale doverosa premessa, passando ora ai sistemi di valutazione del rischio in Italia si sono affermati due modelli di valutazione legati alle dimensioni dell’azienda di credito.

Le piccole banche valutano il merito di credito utilizzando in misura significativa le informazioni raccolte dal rapporto diretto con i clienti e dall’inserimento nelle comunità di appartenenza. Si tratta di informazioni di carattere qualitativo, che possono essere rapidamente elaborate e valorizzate con una struttura organizzativa snella, procedure semplici, prossimità dei centri decisionali della banca al cliente. Se condotta in modo efficace il risultato è quello di essere molto selettiva e rigida nell’erogazione del credito. Tuttavia nel contempo si intratterranno rapporti con soggetti solidi che, con probabilità, saranno consolidati nel tempo e le percentuali di assunzione di rischio ridotte al minimo, circostanza non irrilevante dato che il default di uno o più operazioni di credito possono avere ripercussioni molto più gravi nelle banche di piccole dimensioni legate al territorio rispetto ai grandi gruppi bancari.

nìNei grandi gruppi creditizi, invece, il processo di erogazione si basa principalmente sull’elaborazione automatica dei dati relativi alle controparti e su procedure codificate.

I sistemi di rating traducono un’enorme massa di informazioni, prevalentemente di natura quantitativa, in giudizi sintetici sul merito di credito il cui significato è immediatamente condiviso da strutture aziendali complesse e articolate. Le tecniche quantitative di valutazione del credito sfruttano le economie di scala nel trattamento delle informazioni, consentono di estendere l’offerta di credito a soggetti meritevoli ma privi di una rete consolidata di relazioni, favoriscono la trasparenza e la comparabilità dei giudizi.

Ciò detto è necessario tenere conto di quelle che sono le procedure operative interne delle banche che, di fatto, creano un ibrido tra i due modelli che analizzano i dati inseriti in base a come vengono inseriti dall’analista a cui spetta la valutazione soggettiva del singolo cliente e la disamina del rating in base anche ai fattore di valutazione esogeni, infragruppo o soggettivi non recepibili dal protocollo di valutazione.

Sebbene sia vero che gran parte delle piccole banche concentra la valutazione del rischio sull’analisi diretta dei clienti di cui ha una conoscenza diretta e sulla scorta di un profilo soggettivo spesso non esitano ad operare anche loro con un’analisi asettica dei dati basandosi su schemi di rating standard. Così facendo si allarga il perimetro dei soggetti “finanziabili” ricomprendendo operazioni che non dovrebbero toccare la piccola banca e che, nei casi peggiori, si rivelano fallimentari proprio a causa dell’inefficienza dei modelli di rating usati che non sono sviluppati in modo adeguato cosi come quelli utilizzati dai grandi gruppi, gap valutativo da imputare principalmente ai costi necessari da sostenere per adottare sistemi più avanzati.

Le grandi banche, invece, hanno predisposto procedure per utilizzare informazioni qualitative nelle procedure di assegnazione e correzione dei rating.

Esiste poi una fascia significativa di banche di dimensioni intermedie che combina in varia misura il modello relazionale con le tecniche quantitative2.

Quando si avvia un progetto imprenditoriale è essenziale predisporre un piano d’azione che permetta di valutare i pro e i contro e di comprendere tramite un’analisi preventiva e prospettica del sistema economico e produttivo in cui si inserisce la redditività del “deal” da avviare, la sostenibilità dei costi, i tempi necessari per avviare il sistema a pieno regime e beneficiare di un reddito sufficiente per onorare i debiti assunti per gli investimenti iniziali e garantire una adeguata remunerazione per l’imprenditore.

c) il business plan

Un valido ed affidabile business plan deve contenere, inoltre, informazioni di diverso tipo che permettano di comprendere le linee di azione per il futuro da intraprendere nel breve e lungo termine. Pur essendo orientato al futuro, il business plan non può prescindere dal presente e dal passato dell’impresa, ragione per cui deve essere accompagnato dall’analisi dei bilanci e delle strategie aziendali degli ultimi anni, necessari a comprendere anche la compatibilità dei nuovi progetti con la situazione corrente.

E’ utile sottolineare inoltre che il business plan oltre ad essere lo strumento essenziale per presentare una richiesta di finanziamento, se ben costruito sulla base di un processo strutturato di pianificazione e programmazione, è utile in primo luogo all’imprenditore nel fare chiarezza sui contenuti del progetto e sulla sua fattibilità interna ma soprattutto diventa anche un utile strumento per la valutazione “a posteriori” dei risultati raggiunti e fornire, percepire la salute della sua azienda e valutare, se necessario, nuove strategie aziendali. Purtroppo l’imprenditore cade spesso nel macrospico errore di trasformare il business plan da strumento utile a far conoscere l’anima finanziaria e produttiva della propria azienda a semplice materiale pubblicitario.

Ecco perché il documento presentato alla banca deve essere credibile, severo se necessario, per dimostrare la solidità dei numeri e la credibilità dell’imprenditore e del suo progetto imprenditoriale. Business plan predisposti con numeri facilmente contestabili, dati incompleti o che si sottopongono a facili osservazioni porteranno, come già detto, la banca finanziatrice a chiedere continui chiarimenti, aggiornamenti di dati e spiegazioni che nel migliore dei casi andranno ad allungare i tempi di decisione (spesso essenziali per l’imprenditore) e nel peggiore dei casi a rigettare la proposta a causa della poca trasparenza che verrà letta dall’organo deliberante dell’azienda di credito elemento tale da pregiudicare la possibilità di valutare correttamente il rischio di credito.

E’ consigliabile (se non indispensabile) per l’imprenditore che questo, pur rimanendo formalmente e sostanzialmente colui che forma e presenta il piano industriale e finanziario alla banca sia affiancato da uno o più consulenti di stampo economico e legale per la parte più strettamente finanziaria e per quella legate ai riflessi di natura societaria, di tecnica bancaria o di negoziazione con l’istituto di credito. Consulenti la cui indipendenza e terzietà sarà ben apprezzata dalla banca finanziatrice in quanto agevolerà sicuramente l’analisi dei dati e il dialogo e la cui reputazione professionale potrà non essere indifferente ai fini del grado di attendibilità che la banca darà al contenuto dei documenti che vengono forniti.

E’ giusto dire, tuttavia, che non esiste un format specifico per il business plan poiché la sua struttura può e deve variare in considerazione del tipo di progetto, del settore di riferimento, dei finanziamenti richiesti e via discorrendo. Tuttavia, in via esemplificativa, la struttura tipo di un business plan che abbia la doppia funzione di presentare l’azienda alla banca e, allo stesso tempo, fornire una diagnosi dell’azienda all’ imprenditore deve contenere: la descrizione dell’azienda insieme a un breve cenno storico sulle sue origini e sul percorso professionale dell’imprenditore; la descrizione del progetto industriale; un’analisi del mercato di riferimento; la compagina societaria, il patrimonio dell’azienda e le garanzie a disposizione del sistema bancario; lo stato patrimoniale e il conto economico, le assunzioni economico finanziarie sui cui si basano le previsioni di sviluppo; il fabbisogno finanziario e le relative coperture; i flussi di cassa attuali e quelli previsti nel breve medio termine.

Dunque il business plan si articola essenzialmente in due parti. Con la prima parte (qualitativa) si sintetizza dal punto di vista economico – finanziario il progetto imprenditoriale. Con la seconda parte (quantitativa) si analizza la tenuta del progetto imprenditoriale, tenuto conto di tutte le possibili variabili negative nell’arco di un orizzonte temporale di durata variabile e, comunque, difficilmente superiore al quinquennio. La qualità di un piano economico-finanziario dipende, in ultima analisi, dall’accuratezza e dalla fondatezza delle assumption poste alla base del progetto imprenditoriale.

Infatti un errore che si commette frequentemente nella redazione di un business plan consiste nel costruirlo ipotizzando che le persone che operano all’interno dell’impresa abbiano la capacità e la possibilità di fare previsioni corrette, circostanza che porta a “non” considerare alcune delle variabili che potrebbero incidere negativamente a causa della convinzione errata che il rischio prevedibile possa essere prevenuto dai propri collaboratori a priori. Inoltre, si tende frequentemente a non fornire adeguato supporto informativo in merito alle ipotesi poste alla base del piano, con l’effetto di non permettere al destinatario del documento di valutarne la concreta realizzabilità poiché per poter essere affidabile il business plan deve poggiarsi su due indissolubili pilastri: coerenza dei dati ed attendibilità delle previsioni.

d) Basilea I, Basilea II e Basilea III

International Convergence of Capital Measurement and Capital Standards (Nuovo Accordo sui requisiti minimi di capitale) meglio noto come BASILEA II è l’accordo internazionale di vigilanza prudenziale convenzionale definito dalle banche dei Paesi aderenti per effetto del quale queste devono accantonare quote di capitale proporzionate al rischio assunto da determinare di volta in volta tramite uno strumento di “rating”. L’accordo è strutturato in tre “pilastri”: 1) requisiti patrimoniali; 2) controllo delle Autorità di vigilanza; 3) disciplina di mercato e trasparenza.

Basilea II illustra le metodologie che le banche devono adottare per calcolare i propri requisiti patrimoniali minimi in relazione ai rischi inerenti la loro attività. Ogni volta che una banca concede un prestito, infatti, deve accantonare una certa parte del proprio patrimonio, per far fronte alla possibilità che il prestito non venga rimborsato (è il cosiddetto rischio di credito).

Basilea II (in vigore dal 2007), è nato per garantire maggiore solidità ed efficienza al sistema bancario a livello internazionale. In termini generali, mentre il primo Accordo di Basilea (c.d. Basilea I del 1988) prevedeva requisiti patrimoniali uguali per qualunque prestito, Basilea II concede alla banca la possibilità di valutare più approfonditamente il rischio di un singolo prestito, e quindi di differenziare gli accantonamenti patrimoniali in funzione della “rischiosità”: per un prestito a un’impresa più rischiosa la banca deve accantonare più capitale, per un prestito a un’impresa più affidabile e meno rischiosa la banca può accantonare una quota di capitale minore.

Ecco dunque che ogni banca tende a costruire un proprio sistema di valutazione scegliendo tra due metodi alternativi: il metodo standard oppure il metodo basato sui rating interni (IRB – Internal Rating Based).

Il metodo standard prevede l’utilizzo dei rating esterni (ossia giudizi sulla capacità dell’impresa di rimborsare il capitale prestato) frutto di indagini e giudizi rilasciati a queste imprese alcune agenzie specializzate (in Italia le agenzie riconosciute dalla Banca d’Italia sono Standard & Poor’s, Moody’s, Fitch Ratings e Lince).

Per tutte le altre imprese sprovviste di rating esterno (in Italia la grande maggioranza), le banche utilizzano un metodo di calcolo del rischio simile a quello utilizzato da Basilea I ma differenziando il patrimonio da accantonare in funzione della tipologia di impresa: corporate o retail. Con il metodo basato sui rating interni è invece la banca ad attribuire, tramite propri modelli di analisi autorizzati dalla Banca d’Italia, un rating all’impresa.

Ecco spiegato dunque il motivo per cui il dialogo dell’impresa verso la banca, per agevolare l’accesso al credito, deve essere trasparente, serio e costruttivi. Basilea II riguarda le banche in modo diretto e immediato ma coinvolge fortemente anche tutte le imprese (incluse le ditte individuali, gli artigiani, le imprese familiari, le cooperative, etc.) perché i nuovi meccanismi di accantonamento del patrimonio sono direttamente correlati all’affidabilità delle imprese stesse. Lo scopo di Basilea II è quello di creare un circolo virtuoso: da un lato le banche saranno incentivate a classificare e valutare le imprese clienti in modo più rigoroso, dall’altro le imprese più meritevoli saranno favorite attraverso migliori condizioni di accesso al credito3.

Con l’ultima crisi si è giunti alla terza formulazione di questo corpus di norme: Basilea III. Infatti Basilea II non affrontava in modo soddisfacente il rischio della carenza di liquidità manifestatosi in numerose banche internazionali. La recente crisi ha spinto il Comitato di Basilea a proporre l’introduzione di nuovi vincoli di vigilanza prudenziale, strumenti e processi per misurare e governare il rischio di liquidità4.

Le nuove regole, che sono state oggetto di un’ampia consultazione con l’industria bancaria godono nella loro applicazione di un periodo transitorio e saranno efficaci a far data 1 gennaio 2019 così da favorire un graduale adeguamento delle strategie operative delle banche ed evitare ricadute sulla ripresa economica.

Alle banche, in particolare, Basilea III chiede garanzie su capitale e liquidità imponendo soglie minime di capitale per evitare che shock finanziari le mettano in ginocchio (riflettendosi sull’intero sistema). Il common equity, ossia le azioni ordinarie più le riserve dunque la componente di massima qualità del patrimonio di una banca, dovrà essere pari ad almeno il 4,5% degli attivi ponderati per il rischio, ossia dei prestiti effettuati per un coefficiente che cambia a seconda della loro rischiosità. Un prestito a un’impresa è, infatti, in genere più rischioso di un prestito a uno Stato o a una famiglia. Lo scopo della regola è quello di fare in modo che, se alcuni prestiti della banca cadono in sofferenza o non vengono restituiti, l’istituto abbia del capitale sempre libero per far fronte alle perdite. A questa quota del 4,5% si aggiunge una quota del 2,5%, il cosiddetto cuscinetto di protezione (conservation buffer).5

In estrema sintesi lo spirito normativo di Basilea III è che ogni operazione bancaria (o di un intermediario finanziario) comporta dei rischi e, per l’effetto, delle possibili perdite. Di conseguenza tanto più aumenta il rischio tanto più è la quantità di denaro che la banca deve accantonare per tutelarsi e che non può utilizzare in nessun modo. Principio molto elementare che porterà la banca a percepire l’esatto rischio collegato alla richiesta di finanziamento per l’impresa e che nella pratica si concretizzerà con la necessità di creare, a vario titolo, riserve finanziarie proporzionali al credito erogato e di conseguenza ad applicare parametri di valutazione sempre più rigidi per l’accesso al credito rigidità che l’impresa potrà superare solo se la sua gestione è sana e il la sua richiesta alla banca sarà trasparente e ragionata su numeri e dati credibili.

Spirito normativo che dovrà essere recepito da tutte le banche dell’eurosistema (e non) ormai indissolubilmente legate tra di loro in un sistema dove le aziende di credito  – a prescindere dalla territorialità e dai legami con  le comunità locali e nazionali di appartenenza da cui non possono inevitabilmente prescindere –  è ormai globalizzato e interconnesso al di là di quelli che sono i confini nazionali ed europei e che deve rispondere alle esigenze ( e di conseguenza prevedere i rischi) che possano derivare dal fatto che  individui ed imprese chiedono credito per offrire e acquistare beni e servizi da, e per, tutto il mondo.


1 così Mario Peruzzi, “credit enhacement, la valutazione del merito creditizio delle imprese”, Ipsoa 2010; cfr. anche la voce “Fugger” in Enciclopedia Italiana, www.treccani.it.

2 così Stefano Mieli, in “credito e valutazione del rischio” agli atti del convegno “Il credito alle imprese in tempi di instabilità. Occorre un ripensamento nei criteri di valutazione del rischio?” Milano, 8 marzo 2011

3 Cfr. il documento dal titolo “conoscere il rating” a cura della Associazione Bancaria Italiana in www.abi.it

4 per approfondimenti Laura Vitale e Francesca Tufino “BASILEA 3. Le banche dal 2013 si adeguano al nuovo regime di vigilanza” in www.analisibanka.it

5 Borsa Italiana S.p.A. “Basilea 3: nuove regole per il mondo finanziario” in www.borsaitaliana.it