Il Codice della Proprietà Industriale prevede tre tipi di invenzioni, da parte del lavoratore: invenzioni di servizio, invenzioni d’azienda e invenzioni occasionali.
La distinzione fra le ipotesi a) e b) genera da sempre un contenzioso rilevante, dal momento che non è sempre facile operare una distinzione.
Il Codice della Proprietà Industriale prevede tre tipi di invenzioni, da parte del lavoratore:
a) invenzioni di servizio: il lavoratore è assunto per inventare e retribuito a tale scopo; i diritti derivanti dall’invenzione appartengono all’azienda;
b) invenzioni d’azienda: il lavoratore non è assunto per inventare ma realizza l’invenzione nello svolgimento dell’attività lavorativa; il lavoratore ha diritto all’equo premio, se l’azienda ottiene il brevetto sull’invenzione o comunque la utilizza in regime di segretezza industriale;
c) invenzioni occasionali: non ricorre alcuna delle condizioni precedenti, ma l’invenzione industriale rientra nel campo di attività del datore di lavoro; il datore di lavoro ha diritto di opzione per l’uso dell’invenzione, pagando un prezzo da cui siano dedotti gli aiuti che il datore di lavoro abbia comunque fornito al dipendente per pervenire all’invenzione.
La distinzione fra le ipotesi a) e b) genera da sempre un contenzioso rilevante, dal momento che non è sempre facile operare una distinzione.
In concreto è necessario distinguere la posizione del lavoratore assunto specificamente per “inventare” da quella del lavoratore che svolga in generale attività di ricerca e sviluppo.
Inoltre è necessario individuare se il lavoratore percepisca una retribuzione specifica per l’attività inventiva.
Ne consegue che spesso la Società che ritenga di assumere dei dipendenti non solo per la fase esecutiva di realizzazione di un proprio brevetto ma anche e soprattutto per curare lo sviluppo e l’innovazione tramite ricerca specifica dedicata la proprio “business” di cui sostiene tutti gli investimenti ha la necessità di ottenere dai propri dipendenti al momento dell’assunzione la rinuncia ad ogni diritto di royalties eventualmente spettante sui brevetti depositati o a cui abbiano partecipato in qualità di inventori.
Per quanto attiene al profilo prettamente giuslavoristico è bene procedere ad una stesura accurata dei contratti di assunzione di modo che questi prevedano clausole in cui i lavoratori riconoscono che le retribuzioni percepite sono state pattuite in modo da ricomprendere anche il compenso spettante per le eventuali sperimentazioni, innovazioni, perfezionamenti, scoperte, invenzioni e soluzioni, salvo il diritto del riconoscimento del lavoratore come “Autore”.
Ciò stante il profilo, spesso ignorato in sede di assunzione del lavoratore, è che la sottoscrizione di un siffatto documento in cui i lavoratori rinuncino a diritti derivanti dalle invenzioni in cui sono stati coinvolti (in particolare, all’equo premio), soprattutto se coinvolti nelle invenzioni collegate a brevetti già depositati potrebbero incidere sulla rinuncia di diritti dei lavoratori che per disposizione imperativa di legge sono da considerarsi inderogabili. Conseguentemente la stipula potrebbe essere opportunamente formalizzata in sede sindacale o dinanzi alla Direzione Territoriale del Lavoro, affinché il lavoratore in caso di un futuro e ipotetico contenzioso non possa eccepire la nullità totale o parziale del contratto.